IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.   Limitatamente   all'anno   finanziario  1991  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 135 milioni per l'applicazione della  legge
regionale  22  aprile  1986,  n. 17 "Concessione di contributi per la
manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo".
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul  bilancio  della  Regione  per  l'anno 1991 al capitolo
64600.
   3. Alla copertura della spesa di cui al primo  comma  si  provvede
mediante  utilizzo  per  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.
8 al bilancio per  l'anno  in  corso,  concernente  "Ostello  per  la
gioventu'"  (Area  attivita' di intervento settoriale - settore della
politica sociale - punto E.1.3. della parte  spesa  del  bilancio  di
previsione della Regione per l'anno 1991.
   4.  A  decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di
cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17,  si  provvedera'  con
legge  di  bilancio  ai  sensi  dell'art. 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di  bilancio  di  contabilita'
generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
   5.  In  deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio  in-
dicate all'art. 2.