IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 milioni per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo". 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64600. 3. Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Ostello per la gioventu'" (Area attivita' di intervento settoriale - settore della politica sociale - punto E.1.3. della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991. 4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta. 5. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in- dicate all'art. 2.